Nella Legge di stabilità 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017) sono contenute alcune norme in materia di pensione che interessano direttamente i lavoratori non vedenti per cui si ritiene di fare cosa utile e rappresentare sinteticamente le condizioni più rilevanti per l’accesso alla pensione di anzianità.
Come già segnalato con precedente comunicazione del Giugno 2015 di questa sezione si conferma, in via preliminare che il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori non vendenti si ottiene con gli stessi requisiti sotto specificati previsti per le altre categorie di lavoratori e fatti salvi gli incrementi per le speranze di vita:
anzianità donne anni 41 e mesi 10
anzianità uomini anni 42 e mesi 10
si ribadisce che al raggiungimento dei predetti requisiti di anzianità concorrono i quattro mesi figurativi per ogni anno di servizio prestato, riservati ai lavoratori dipendenti non vedenti, così come previsto dalla Legge 113/85 e dalla Legge 120/91.
L’art.1 comma 194 della richiamata Legge 232, a modifica di quanto previsto dalla Legge Fornero, prevede l’abrogazione definitiva delle penalizzazioni pari all’1 o al 2 per cento originariamente stabilite per coloro che accedono alla pensione con una età anagrafica inferiore ai sessantadue anni.
Di sicuro rilievo assume il contenuto del comma 209 della già citata legge di stabilità che, modificando l’articolo 9 della Legge 113/85, prevede una maggiorazione sulla pensione o quota di pensione da calcolarsi con il sistema contributivo.
In buona sostanza i periodi figurativi maturati dal 01/01/1996 , pari a quattro mesi per ogni anno di lavoro svolto, andranno ad accrescere l’età anagrafica posseduta al momento della cessazione dal servizio, a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione o quota di pensione nel sistema contributivo.
Il beneficio di cui sopra viene concesso esclusivamente su esplicita richiesta da parte dell’interessato corredata dalla documentazione sanitaria attestante la condizione di non vedente oppure l’attestazione di avvenuta iscrizione all’albo professionale dei centralinisti telefonici non vedenti o dei fisioterapisti.
In relazione a quanto precede si suggerisce a coloro che stanno valutando la possibilità di recedere dal servizio, di richiedere preventivamente ad un ente di patronato il calcolo della pensione presentando la certificazione rilasciata dal proprio Ente Previdenziale circa il diritto alla pensione.
Il Sig. Walter Maniezzi, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 è disposizione presso la nostra Sezione per ogni ulteriore informazione.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.