OGGETTO: Agevolazioni fiscali per non vedenti – Documentazione – Parere Agenzia delle Entrate 24.7.2013
È con soddisfazione che siamo a rendere noto il parere 24 luglio 2013 della Agenzia delle Entrate, in risposta ad una nostra istanza presentata il del 9 febbraio 2012 prot. UICI PARTENZA n. 2149 (all.ti 1 e 2).
L’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la soluzione proposta dall’Unione, in base alla quale i soggetti non vedenti hanno diritto a godere di un trattamento fiscale di favore per l’acquisto di beni agevolati (ad es. sussidi tecnici ed informatici, ausili assistivi, auto, etc), presentando ai rivenditori la certificazione medica della Commissione ASL di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente sia riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001.
Sull’argomento, che ci sta a particolarmente a cuore, in più occasioni l’Unione ha chiesto all’Agenzia delle Entrate una posizione ufficiale (vedasi anche intervento contro ELDO S.p.A. prot. UICI PARTENZA n. 3507 del 7 marzo 2012), perché troppo spesso si sono venuti a creare equivoci, dovuti alla poca conoscenza della specifica normativa da parte dei rivenditori, sulla necessità di presentare una documentazione che faccia riferimento, oltre alla minorazione visiva, anche all’art. 3 della legge n. 104/92, a cui la “Guida alle agevolazioni fiscali per disabili” fa sporadicamente riferimento per altre ragioni.
Ciò ha creato numerosi disagi ai minorati della vista che, talvolta, non riuscendo a spiegare o chiarire il portato delle norme vigenti, hanno dovuto produrre più certificazioni per la medesima finalità, ovvero si sono visti perfino negare il godimento di diritti soggettivi riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Con circolare del 30 luglio 2001, n. 72 (all. 3), l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito i dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti non vedenti titolari del diritto alle agevolazioni fiscali IVA e IRPERF, con particolare riguardo agli “ipovedenti”, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, e per l’acquisto di autoveicoli.
L’Agenzia, in quell’occasione, si è limitata però a indicare quali fossero le categorie di portatori di handicap visivo alle quali competessero tali benefici:
ciechi totali
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
ciechi parziali
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
ipovedenti gravi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Per l’individuazione della documentazione di rito da esibire, nulla era stato detto al riguardo, rinviando a circolari precedentemente emanate dalla stessa Agenzia (n. 74 e n. 207 del 2000, n. 46 dell’11 maggio 2001 e n. 21 del 23 aprile 2010), dove, però, si parlava unicamente di acquirenti con handicap psichico e fisico impossibilitati a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore (ingenerando confusione tra gli invalidi civili in senso stretto e, dall’altra parte, minorati della vista e sordi).
Per risolvere eventuali difficoltà in sede di acquisto di un sussidio o un auto da parte di un soggetto non vedente a cui viene richiesta anche la certificazione attestante lo stato di handicap ai sensi della legge 104/1992, noi dell’Unione abbiamo sempre fatto valere, non senza una certa difficoltà, il dettato della Guida alle agevolazioni fiscali per disabili, laddove a pagina 11 si legge che <per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesti la sua condizione>.
Recentemente si è anche verificata la circostanza secondo la quale la Agenzia delle Entrate, per conto di una sua Direzione provinciale, abbia preteso, da un nostro socio, <il recupero a cassazione delle deduzioni e/o delle detrazioni relative a: -spese sostenute per i veicoli per portatori di handicap carenti di certificazione rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi della legge 104 del 1992> (prot. UICI ENTRATA n. 13384 del 5 agosto 2013).
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell’orientamento espresso nel parere in allegato, ci attestiamo fermamente su quanto chiarito: <si ritiene valida la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente>, ai sensi della legge n. 138/2001, sia per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento, sia per fruire della detrazione del 19 per cento delle spese.
Naturalmente, restano impregiudicate le ulteriori norme che richiedano una diversa ulteriore documentazione, quale, ad es., il certificato attestante il nesso funzionale tra la menomazione e il sussidio da acquistare.
Anche sotto questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precise delucidazioni.
Per evitare abusi, infatti, oltre al certificato medico-legale di riconoscimento dello stato invalidante, i richiedenti disabili devono produrre al venditore <una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza [e non dal medico generico, risolvendo così la contraddizione sulla Guida fiscale dove a pag. 20 si fa riferimento al medico curante e, di contro, a pag. 23 al medico specialista] dalla quale deve risultare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e l’invalidità funzionale permanente derivante da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio> (all. 1).
Detta certificazione è valida anche per fruire della detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese riguardanti i cani guida, considerati tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
In tal modo, tramite la produzione di una unica documentazione pubblica, di cui tutti i minorati della vista sono in possesso, si ovvia a ogni possibile equivoco interpretativo e si facilita non poco l’accesso dei ciechi e degli ipovedenti ai benefici ad essi riservati.
Forti del parere d’autorità dell’Agenzia delle Entrate, se ne deduce così che, qualora un negoziante richiedesse perentoriamente ad un non vedente la certificazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, l’interessato cieco totale, parziale e ipovedente grave potrà esibire la documentazione qui trasmessa, per noi dell’Unione più che sufficiente a chiarire eventuali equivoci in sede di acquisto di sussidio o di un auto.
Se, invece, il diniego appare incrollabile, consigliamo allora di richiedere a tale rivenditore con poca conoscenza della normativa il rilascio di una dichiarazione scritta, che confermi, sotto la propria responsabilità, il rifiuto alla vendita agevolata di fronte alla produzione, da parte dell’acquirente non vedente, della certificazione della Commissione ASL di prima istanza, unitamente alla specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico oculista.
Il passo successivo sarà, poi, quello di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie preposte, per presentare, dichiarazione scritta alla mano, un formale esposto contro il rivenditore inottemperante alle leggi.
Data l’importanza del contenuto, si pregano le strutture in indirizzo di dare alla presente circolare la massima diffusione.
Con l’occasione, vogliamo richiamare alla mente la normativa speciale prevista dal nostro ordinamento per l’acquisto agevolato di beni ed auto al servizio di non vedenti:
Settore auto
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, punto 31) Tabella A, così come modificato dall’art. 50 della legge 342 del 21 novembre 2000 (l’aliquota IVA agevolata si applica alle cessioni di veicoli <a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico>)
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 2
decreto ministeriale del 14 marzo 1998, art. 2, commi 1 e 2. Al riguardo, si ritiene che già il decreto di attuazione nel richiedere il “certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale” non abbia inteso riferirsi esclusivamente al certificato rilasciato dalla commissione per l’accertamento dell’handicap legge n. 104/92, ma <consenta la produzione di certificati rilasciati anche da altre commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento dell’invalidità [ad es., la commissione di cecità civile], dai quali risulti chiaramente l’invalidità funzionale permanente derivante da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio>.
Per quanto riguarda l’IRPEF, art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (già art. 13-bis del TUIR), come modificato dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 669 del 1996 che ha introdotto anche l’aliquota IVA agevolata.
Cani guida
art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 488 del 1999
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Si ricorda che la presente circolare è presente in forma digitale qui.
In allegato trovate alcune comunicazioni inviate con la presente circolare.