Prot. 5159/2012-04-12
LAPR (EC/ec)
OGGETTO: CIRCOLARE N.108 – Decreto semplificazioni e sviluppo – Settore auto – Contrassegno invalidi
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82, S.O., la legge 4.4.2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge 9.2.2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo. Tra le disposizioni approvate, di particolare interesse per i non vedenti, è l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, che mira a dare una nuova veste ai verbali di invalidità, cecità e sordità civile per ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone invalide ed eliminare gli oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, in relazione alla concessione di diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni, senza costringere i cittadini affetti da malattie invalidanti ad ulteriori accertamenti sanitari. Accade spesso, infatti, che i verbali medico legali a vario titolo – i verbali di invalidità, cecità e sordità civile, come pure quelli di handicap (legge n. 104/1992) o quelli per l’iscrizione alle liste di collocamento (legge n. 68/1999) – non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti a ulteriori condizioni richieste invece per l’accesso ad altri particolari benefici ed agevolazioni. In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”. Ora, il decreto semplificazioni prevede che i verbali delle commissioni mediche di accertamento (dell’invalidità o di handicap) siano essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta agevolata dei veicoli. Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (legge n. 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica). Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il cittadino e un secondo “passaggio” in commissione. L’art. 4 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, attribuisce alle commissioni mediche di accertamento il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dall’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992, n. 495), ovvero l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. In tal modo, si eviteranno inutili duplicazioni di visite di accertamento. Il Legislatore ha opportunamente rilevato un paradosso: i verbali che a vario titolo stabiliscono l’invalidità o altro sono troppo spesso incompleti e costringono il cittadino ad ulteriori accertamenti; ha, pertanto, sanato per ora due situazioni in termine di regime agevolato (benefici fiscali sui veicoli e contrassegno invalidi). Al riguardo si fa presente che numerose sono le segnalazioni di protesta pervenute a questa Unione, secondo cui i rivenditori di autovetture rifiutano l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento al momento dell’acquisto, qualora i clienti disabili esibiscano un certificato di cecità civile, in luogo, invece, di un più generico certificato di legge n. 104. Si auspica che, alla luce della norma in questione, tali situazioni incresciose non abbiano a ripetersi. Il Governo è, poi, autorizzato ad emanare uno o più regolamenti <volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate (…) attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica> (commi 3 e 4). I verbali medico legali così semplificati secondo modalità standardizzate faranno sì che i requisiti per il rilascio del contrassegno per disabili sarà riconosciuto valido su tutto il territorio nazionale, senza che il cittadino già titolare sia tenuto a ad ulteriori accertamenti presso le locali commissioni mediche, in caso di trasferimento ad altro Comune. Come già detto, la volontà di semplificazione traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo i verbali e i certificati, piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni. Si assicura, comunque, che questa Unione vigilerà presso le autorità istituzionali interessate per accertarsi che, in sede di regolamentazione, vengano rispettati i diritti e gli interessi dei minorati della vista.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione possibile.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso
Daniele